Articolo 49 del Codice civile.
In tutti i casi in cui la menzione di un atto relativo allo stato civile debba avvenire a margine di un altro atto già registrato, essa sarà effettuata, su richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale di stato civile, sui registri correnti o su quelli che saranno stati depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza, sui registri depositati in cancelleria; l'ufficiale di stato civile ne darà comunicazione, entro tre giorni, al procuratore imperiale del tribunale, il quale provvederà a far apporre l'annotazione in modo uniforme su entrambi i registri. La nota marginale deve essere scritta con inchiostro rosso. Se il margine non è sufficiente, si dovrà tenere un registro supplementare in duplice copia, di cui si farà menzione nella prima pagina del registro dell'anno in corso (estratti dal Decreto Reale dell'8 giugno 1823 (Journal officiel XVIII, n° 21.
Articolo 46 del Codice civile
In assenza di registri, o in caso di perdita degli stessi, la prova sarà fornita sia dagli atti che dai testimoni; in questi casi, i matrimoni, le nascite e i decessi possono essere provati sia dai registri e dai documenti rilasciati dal padre e dalla madre defunti che dai testimoni.
Articolo 99 del Codice civile spiega le formalità da seguire. In caso di richiesta di rettifica di un atto di stato civile, sarà il tribunale competente a decidere, a meno che non venga presentato un ricorso.
Articolo 101 del Codice civile Le sentenze di rettifica vengono iscritte nei registri dall'ufficiale di stato civile, non appena gli vengono consegnate, e ne viene fatta menzione a margine dell'atto riformato (cfr. articolo 49).
Articolo 837 del Codice civile
Non è possibile apportare alcuna rettifica o modifica al verbale, ma le sentenze di rettifica saranno trascritte nei registri dall'ufficiale di stato civile non appena gli saranno state consegnate; sarà fatta un'annotazione a margine del verbale riformato e il verbale non sarà più rilasciato se non con le rettifiche ordinate, pena il risarcimento dei danni all'ufficiale che lo ha rilasciato.

Fonti :


